Popolo indipendente, cavolo!
Che volete che vi dica, la nostra giustizia amministrativa fa acqua da tutte le parti. Pensate che il Consiglio di Stato, massimo consesso giudiziario in materia, continua a sostenere che per realizzare un pergolato con tettoia, occorra un permesso di costruire. Balordi!
A Potenza non occorre, pare basti una qualsiasi scia (a margine la circostanza che altrove in centro storico un permesso di costruire del genere non lo rilasciano neanche con le cannonate).
Infatti in centro storico è ben visibile un pergolato metallico con una immensa tettoia. Sì quella vicina al tempio di San Gerardo, quella davvero orripilante. Ora rimane da verificare se Potenza stia ancora nel territorio italiano, o se pur facendone parte, abbia una legge diversa.
Qualunque sia la risposta noi, eh eh, ci facciamo un baffo della giurisprudenza del Consiglio di Stato, inclusi controllori e Autorità varie, il silenzio delle quali è più assordante della curva sud allo stadio Olimpico.
Dovesse essere, invece, che anche noi siamo assoggettati paradossalmente alla legge, potrebbe anche darsi che esistono degli “esoneri” di carattere soggettivo. E quindi ognuno dovrebbe brigare per verificare se è inserito nell’elenco.
A tal scopo inoltrai domanda al Comune, ma non ebbi risposta e non so se il silenzio serbato sia da intendere come silenzio assenso o silenzio diniego. Potrei far riferimento alla legge, ma un tanto appare rischioso, stante le differenze riscontrate fra Potenza e il resto d’Italia.
Comunque l’ufficio tecnico batta un colpo, quand’anche nel corso di una seduta spiritica da organizzare all’istante, quantomeno per rassicurare chi volesse erigere un pergolato con tettoia, al centro storico siccome in periferia senza alcun permesso di costruire..
Dalla Repubblica indipendente di Basilicata è tutto.
Bacioni, anche a quegli sfigati di italiani che un pergolato con tettoia non se lo possono permettere.
Ah, dimenticavo (ma sarà colpa dell’Ozempic), la sentenza esiste davvero ed è la n. 2603 del mese di marzo di quest’anno, cioè fresca fresca.
E va bene, pigroni, ve la allego qui di seguito e la parte che interessa è quella contrassegnata dal numero 5.
Pubblicato il 28/03/2025
N. 02603/2025REG.PROV.COLL.
N. 08103/2020 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8103 del 2020, proposto da
xxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avvocato xxxxxxxxx;
contro
Comune di Noicattaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avvocato xxxxxxxxxxxx, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza) n. 29/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noicattaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Giovanni
Gallone e udito per la parte appellante l’avv. Gennaro Rocco Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. xxxxxxx è proprietario di un immobile residenziale,
costituito da due piani fuori terra (rialzato e primo piano) e ubicato nel
Comune di Noicattaro, in località “xxxxxxx”, in catasto al foglio 2,
xxxxxxxx, in zona tipizzata dal vigente P.R.G. “B7”.
…..OMISSIS…..
5. Il motivo è fondato nei sensi appresso precisati.
Preliminarmente occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di questo
Consiglio il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte
superiore, non richiede alcun titolo edilizio.
Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in
parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è
soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio (cfr.
Cons. Stato, Sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5008 ripreso da Cons. Stato sez.
VI, 22 settembre 2023, n. 8475).
Da tale premessa discende che la realizzazione, come nel caso di specie, di
una tettoia (mercé il posizionamento su presente struttura di una copertura
fissa di pannellature in legno), per le proprie caratteristiche intrinseche, per
le modalità di costruzione, funzioni e impatto derivante dalla permanenza,
comporta una trasformazione del territorio tale per cui non può a essere
legittimata attraverso il ricorso alla s.c.i.a. (o, ante, d.i.a.) ma necessita del
previo rilascio del permesso di costruire.
…Omissis…
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025
con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Gallone Sergio De Felice
IL SEGRETARIO

















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