Per fortuna la vita continua, e anche meglio, anche senza PM.
C’è sempre un momento, nel dibattito pubblico italiano, in cui la semantica precede il diritto e lo travolge. Accade quando si coniano categorie che non esistono nell’ordinamento ma prosperano nel discorso morale. È successo di recente (Gratteri docet) con l’invenzione – lessicale prima ancora che giuridica – della “categoria degli indagati”, collocata, con singolare disinvoltura, accanto a condannati, mafiosi, massoni e altri esemplari da inventario etico.
Ora, che nel codice di procedura penale esista la figura dell’indagato è ovvio: è colui nei cui confronti si svolgono indagini preliminari. Ma trasformare una fase processuale in una categoria antropologica è operazione assai più ambiziosa. Significa suggerire che l’essere sottoposto a indagine non sia una condizione transitoria, bensì uno status quasi ontologico: una sorta di sospensione morale tra innocenza e colpevolezza, con un’ombra già proiettata sul volto.
Qui si innesta il nodo costituzionale. L’articolo 27 della Costituzione – che non è un orpello retorico, ma una norma precettiva – stabilisce che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Il principio di non colpevolezza, o di presunzione di innocenza, non conosce mezze tinte: o si è innocenti, fino a prova contraria accertata con sentenza irrevocabile, oppure si è colpevoli dopo l’esaurimento di tutti i gradi di giudizio. Non esiste, nell’architettura costituzionale, una terza via etico-giuridica.
È dunque legittimo chiedersi che cosa significhi parlare degli “indagati” come di una categoria distinta, quasi sospetta per definizione. Non è una semplice gaffe, una svista lessicale. È piuttosto una concezione del processo che anticipa il giudizio nella fase delle indagini, attribuendo all’iniziativa dell’accusa una sorta di valore qualificante. In questa prospettiva, l’indagine non è più uno strumento di verifica, ma un marchio preliminare.
Ed è proprio qui che il tema si salda con quello, ben più ampio, del referendum sulla separazione delle carriere. Se chi indaga percepisce l’indagato come un soggetto già segnato da un deficit morale, la distanza culturale dal giudice diventa un’esigenza sistemica. Il processo accusatorio presuppone parità delle armi e terzietà del giudicante. Ma se accusa e giudice condividono non solo il percorso professionale, bensì un medesimo orizzonte culturale – nel quale l’indagine è già un indizio morale – il rischio di cortocircuito è evidente.
La separazione delle carriere non è un attacco alla magistratura, come taluni amano rappresentare; è piuttosto una questione di equilibrio istituzionale. Non si tratta di depotenziare l’azione penale, ma di rafforzare la percezione di imparzialità del giudice. In un sistema nel quale l’accusa e la decisione finale restano culturalmente e ordinamentalmente contigue, la tentazione di attribuire all’iniziativa del pubblico ministero un’aura di pre-giudizio è sempre in agguato.
In questo clima, torna alla memoria una celebre affermazione secondo cui “non esistono innocenti, ma colpevoli non ancora scoperti”. Parole che fecero discutere e che appartengono a una visione del diritto penale come strumento di disvelamento morale più che come garanzia di libertà. È curioso che chi sostenne tesi del genere abbia poi conosciuto una condanna penale: ironie della storia giudiziaria che invitano a una salutare prudenza teorica.
Sarebbe interessante, oggi, sapere come voterebbe chi ha teorizzato quella concezione: parlerebbe il pubblico ministero, convinto che l’indagine sia già una mezza verità, o il cittadino che ha sperimentato sulla propria pelle la complessità del giudizio? Voterebbe l’uomo delle istituzioni o il destinatario di una sentenza? Il dilemma, più che personale, è paradigmatico.
Perché in fondo la questione è tutta qui: vogliamo un processo che distingua nettamente tra chi accusa e chi giudica, proprio per evitare che l’atto di indagare diventi un primo verdetto? Oppure accettiamo che l’indagine produca una sorta di presunzione sociale di colpevolezza, mitigata solo formalmente dal richiamo alla Costituzione?
Le parole non sono mai neutre. Inventare categorie significa plasmare mentalità. E quando la categoria dell’“indagato” scivola, senza accorgersene, accanto a quella dei condannati, il problema non è linguistico: è culturale. Ed è precisamente questo il terreno sul quale il referendum chiama a una scelta di fondo.
Non tra magistrati buoni e magistrati cattivi. Ma tra un processo come luogo di verifica e un processo come percorso di conferma. Tra la presunzione di innocenza come regola effettiva e la presunzione di colpevolezza come sentimento diffuso.
Il resto è solo retorica. Ma la retorica, quando si insinua nel diritto, finisce spesso per farsi sistema.

















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