La melanconica storia di un articolo del codice civile che non trovò cittadinanza nel Comune di Potenza

La melanconica storia di un articolo del codice civile che non trovò cittadinanza nel Comune di Potenza

Io odio il 2956 e tu?

Il 9 giugno un quotidiano on line locale pubblicò la notizia dell’acquisto di un immobile di proprietà del Comune di Potenza nel 2022 da parte di un consigliere comunale, destinato, poi, ed è storia di queste ore, a diventare sindaco della città.

Incuriosito, ricordai di un divieto a questo tipo di atti, cioè di acquisti di beni comunali da parte di un consigliere in carica, contenuto in un articolo del codice civile, il 1471 che testualmente recita

Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:

  1. 1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’articolo 1395(5).
  2. Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

Congratulandomi con me stesso per avere ricordo della norma mi posi la domanda del perchè, invece, un tanto fosse accaduto presso l’amministrazione del Comune di Potenza.

Dapprima pensai a una deroga speciale di tipo territoriale (a Potenza non si applica il codice civile), poi a una deroga speciale di tipo soggettivo (deroga per il consigliere interessato) per finire a pensare a una svista, un errore, un momento di ignoranza collettiva. Perplesso, pensai, semplicemente, di rivolgere istanza al Comune perchè verificasse la sussistenza di una delle ipotesi e scrissi la seguente missiva

Ma non ebbi risposta.

Allora inoltrai un sollecito perchè incombevano le elezioni e la chiarezza sarebbe stata di conforto per tutti. Il sollecito recitava

Ma il Comune non diede riscontro neanche al sollecito e non so ancora se, a oggi, abbia intrapreso qualche verifica, tipo aprire il codice civile. Nel frattempo si è votato e l’allora Consigliere oggi è stato eletto Sindaco. Io, ostinatamente in cerca di una risposta sull’effettività del codice civile anche al caso specifico, oggi ho insistito, nei termini che seguono

Nel contempo ho scritto una lettera aperta al neoeletto perchè si ponga, da Sindaco, il problema e magari mi dia lui una risposta. La lettera aperta recita

Ora tocca aspettare.

Magari qualcuno si pone il problema. Problema non senza conseguenze.

Perchè, come si legge nelle mie umili istanze, se la compravendita è nulla, è doveroso farne dichiarare, appunto, la nullità. Nullità di un atto che contrappone il Comune di Potenza e il suo Sindaco, mica roba da niente.

Ma magari davvero il codice civile a Potenza non si applica. In tal caso prometto che diffonderò la notizia affinchè noi tutti si possa, come dire, approfittarne. Io per esempio odio l’art. 2956 che consente a chi non mi ha pagato nei tre anni dalla prestazione di eccepire la prescrizione e vedrei di buon occhio una deroga territoriale. Per dire. Ma ognuno avrà l’articolo da odiare, ne sono convinto. Quindi non ci tocca che aspettare.

Buona attesa a tutti.

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