Addio Abuso d’atti d’ufficio.

Addio Abuso d’atti d’ufficio.

A me piace il blues e tutti i giorni devo cantare (cit. di provenienza regionale, italianizzata).

L’articolo del codice penale che descriveva l’ipotesi criminosa dell’abuso di atti di ufficio recitava:

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”.

Ora questo reato non esiste più.

Fin da giovane studente avevo imparato che quando una condotta non costituisce più un disvalore sociale, cioè non è avvertita più dalla comunità come atto criminoso, il legislatore può abrogarla. Ora io mi chiedo, ma se un amministratore pubblico, un pubblico ufficiale, per esempio un Sindaco o un Dirigente, avvantaggia qualcuno violando la legge, davvero non costituisce più un disvalore sociale?

Ma la relazione alla stesura della legge abrogativa mi ha sollevato dai dubbi. Nordio non ha abrogato la legge perchè quel comportamento è ormai moralmente accettabile, ma soltanto perchè alla fin fine produceva poche condanne e gli amministratori ne avevano il terrore. Cioè una condotta altamente immorale diventa lecita perchè poco produttiva, quasi si trattasse di un prodotto commerciale o un servizio pubblico, e perchè gli amministratori incapaci temevano di firmare qualsiasi atto. Beh, questa è una fesseria a 5 stelle, extralusso, perchè per esempio al Comune di Potenza hanno firmato anche alienazioni vietate dal codice civile, per dire, senza avere alcun timore.

E’ un pò come dire che, considerato che di stragi non se ne fanno troppe e che sono di difficile punizione, sarebbe il caso di eliminare il reato. Il ragionamento ha funzionato più o meno così. E quanto all’altra motivazione, in verità risibile assai, il reato è stato eliminato perchè gli amministratori avevano il timore di abusare in ogni loro atto, salvo poi produrre atti inqualificabili a iosa, e del resto la recente storia d’Italia ne è zeppa.

La logica minimalista posta a base dell’abrogazione fa accapponare la pelle: sì, è peccato ma non ti punisco. Perchè? Così stai più tranquillo.

Salvo poi stendere un velo sulle altre fattispecie penali partorite, affidate per lo più a una discrezionalità del PM e del Giudice pazzesca. Benchè un tanto mi faccia pensare a una futura sottoposizione della pubblica accusa al potere esecutivo che chiuderebbe il cerchio in maniera fatale. Ma siamo ancora evidentemente al prequel.

Interessante è poi l’incrocio delle problematiche e cioè l’abuso di atti di ufficio e l’autonomia differenziata.

Non so se quest’ultima preveda un’autonomia anche in fatto di applicazione delle normative codicistiche, ma mi consta che la Basilicata la stia attuando già da tempo, per esempio al Comune di Potenza, dove di fatto sono stati abrogati articoli del codice civile con un tacito comportamento all’unanimità.

Si parla tanto del Nord e del suo essere privilegiato dall’autonomia differenziata e si parla tanto di sinistra che alla riforma si oppone. Ma nella nostra repubblica a parte, la Basilicata, per certi versi l’autonomia ce la siamo guadagnata coi fatti e in anticipo sul mondo. Zaia, pfui! caro Bardi, prendi esempio dal Comune di Potenza e dacci sotto: autonomia differenziata a gogò. Che ne diresti di abolire un paio di reati? dai, forza, ho qualche idea. Chiamami.

E tu, cara Schlein, prendi esempio dai tuoi consiglieri comunali e smettila di opporti all’abrogazione. da queste parti corrono molto più veloci di te.

Bacioni, sempre estensibili.

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